Assicurazione auto: come funziona la RC auto, le garanzie in più e il risarcimento

In Italia l’assicurazione dell’auto parte da un punto fisso: la responsabilità civile, la RC auto, è obbligatoria per legge, e senza di essa non puoi circolare né lasciare il veicolo parcheggiato su strada. Tutto il resto, dal furto alla kasko, lo scegli tu. Capire che cosa paga la parte obbligatoria, che cosa resta fuori, quanto rimane a carico tuo e come si arriva davvero al risarcimento è il modo più concreto per leggere una polizza prima di firmarla.

Una persona accovacciata accanto a un'auto parcheggiata fotografa il paraurti posteriore ammaccato, in una strada di periferia

La RC auto è obbligatoria, e serve a pagare gli altri

La RC auto è un contratto tra te e un’impresa di assicurazione, ma non è pensata per rimborsare te: serve a pagare i danni che provochi ad altri. L’IVASS, l’istituto che vigila sulle assicurazioni in Italia, lo scrive senza giri di parole nella sua guida sulla responsabilità civile auto: acquistare una polizza RC auto non è una scelta, è obbligatorio per legge, e senza non puoi circolare né lasciare l’auto parcheggiata su strade ad uso pubblico o su aree private.

L’obbligo non riguarda solo le automobili: vale praticamente per qualsiasi mezzo a motore, dai motocicli ai ciclomotori, con l’eccezione dei veicoli su rotaie. E non pesa solo su di te. Anche le imprese hanno un obbligo, quello a contrarre: non possono rifiutare una copertura RC auto a chi la chiede.

C’è poi una regola che rende questa polizza diversa da quasi tutte le altre. Di solito, chi subisce un danno deve chiederlo a chi lo ha causato, ed è quest’ultimo ad attivare la propria assicurazione. Nella RC auto no: chi ha subito il danno può rivolgersi direttamente all’impresa del responsabile. Si chiama azione diretta ed esiste proprio per non far dipendere il risarcimento dalla buona volontà di chi ha causato l’incidente.

E se il veicolo che ti ha tamponato non era assicurato, o è scappato senza farsi identificare? In quel caso interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da Consap. Non copre tutto in ogni situazione: se il veicolo resta non identificato, il danno alle cose viene risarcito solo quando c’è anche un danno grave alla persona.

Un’ultima cosa che riguarda i massimali, cioè il tetto oltre il quale l’impresa non paga. Nella RC auto non li decide la compagnia da sola: la legge fissa i minimi. L’IVASS, nella pagina sull’assicurazione dei veicoli in Italia, indica gli importi aggiornati nel 2022: 6.450.000 euro per sinistro per i danni alle persone e 1.300.000 euro per sinistro per i danni alle cose. Molte imprese vendono massimali più alti pagando un supplemento di premio.

Quello che la RC auto non paga

Qui nasce l’equivoco più comune. La RC auto obbligatoria copre i danni provocati ad altri veicoli, ai terzi coinvolti nell’incidente e alle loro cose. Non copre la tua auto e non copre te, quando il responsabile sei tu.

L’IVASS racconta un caso che si capisce subito: una persona si addormenta alla guida in autostrada, tampona un’altra automobile e si frattura il bacino. Essendo lei la responsabile dell’incidente e non avendo una polizza infortuni del conducente, non ottiene nessun indennizzo per le lesioni, perché la copertura RC auto quelle lesioni le esclude.

Poi ci sono le esclusioni vere e proprie: guidare in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, senza patente. Funzionano in un modo che sorprende quasi tutti. Il terzo danneggiato viene risarcito lo stesso, perché le imprese non possono rifiutare il risarcimento a chi ha subito un danno in un incidente stradale. Dopo aver pagato, però, l’impresa ti chiede indietro quei soldi, in tutto o in parte: è la rivalsa.

La stessa meccanica vale per le formule di guida. Guida libera vuol dire che può guidare chiunque. Guida esperta e guida esclusiva costano meno, ma legano la copertura a un conducente con una certa età o esperienza, o a una persona sola indicata in polizza. Se l’auto viene guidata da qualcun altro, l’impresa risarcisce comunque il danneggiato e poi si rivale su chi ha firmato il contratto. Vale la pena sceglierle solo se sei sicuro che nessun altro metterà le mani su quel volante.

Massimale, franchigia e scoperto: chi paga che cosa

Sono tre parole che decidono quanto resta a carico tuo, e nella guida dell’IVASS sulle assicurazioni in generale sono spiegate una per una.

  • Il massimale è l’importo massimo che l’impresa paga quando succede un sinistro. Quello che supera il massimale resta a carico tuo. Più alto è, più alto è il premio.
  • La franchigia è una parte del danno fissata in una cifra, che resta a carico tuo. Se la polizza ha una franchigia di 200 euro e il danno è di 5.000, l’assicurazione ne paga 4.800.
  • Lo scoperto è anche lui una parte che resta a carico tuo, ma espressa in percentuale. Con uno scoperto del 10 per cento su un danno di 1.000 euro, l’indennizzo è di 900.

Nella RC auto la franchigia funziona in un modo tutto suo, e conviene saperlo prima. L’impresa paga comunque il risarcimento per intero al danneggiato, nei limiti del massimale, e solo dopo si rivolge a te per recuperare la franchigia. L’esempio dell’IVASS è chiaro: franchigia da 500 euro, tamponamento che causa un danno da 1.200, l’impresa risarcisce 1.200 al danneggiato e poi ti chiede indietro 500. Una polizza con franchigia costa meno, ma quel meno lo paghi il giorno del sinistro.

Le garanzie accessorie: che cosa aggiungi e quando ha senso

Accanto alla parte obbligatoria puoi comprare coperture facoltative. Non sono un pacchetto unico: si scelgono una per una, e ognuna ha il suo premio, il suo massimale e le sue esclusioni.

  • Furto e incendio: copre il furto totale o parziale del veicolo e i danni del fuoco, come incendi, scoppi e fulmini. Gli oggetti che tieni dentro l’auto di solito restano fuori. Il premio e il risarcimento si calcolano sul valore di mercato del veicolo nel momento in cui lo assicuri, con una stima aggiornata ogni anno al rinnovo.
  • Kasko: copre i danni al tuo veicolo indipendentemente da chi ha causato l’incidente. L’IVASS la indica come adatta soprattutto a chi ha un mezzo di valore elevato o percorre molti chilometri. Esistono anche versioni ridotte, che coprono solo la collisione con un altro veicolo identificato: leggi bene quale delle due ti stanno vendendo.
  • Cristalli: la riparazione o la sostituzione di parabrezza e finestrini.
  • Eventi atmosferici, atti vandalici ed eventi socio-politici: grandine, alberi caduti, danni durante una manifestazione.
  • Infortuni del conducente: è l’unica che paga te quando l’incidente lo hai causato tu, e per questo è la garanzia che più spesso manca proprio a chi ne avrebbe bisogno.
  • Assistenza stradale e auto sostitutiva: il traino e la macchina in prestito mentre la tua è dal carrozziere. Controlla quanti giorni, quali distanze e che cosa succede se chiami un carro attrezzi fuori dalla rete convenzionata.
  • Tutela legale: le spese di un avvocato quando la responsabilità è contestata.

Prima di aggiungere qualcosa, l’IVASS suggerisce di guardare cinque cose insieme: le caratteristiche del veicolo, quanto lo usi, come lo usi, dove vivi e come guidi. Assicurare contro il furto un’auto di poco valore che percorre pochissimi chilometri e dorme sempre in box è una spesa discutibile; la kasko su un veicolo nuovo di valore alto può invece avere senso.

Se stai ancora pagando l’auto

Furto e incendio ti indennizzano sul valore di mercato dell’auto, non su quanto ti resta da pagare al finanziamento o al leasing. Le due cifre si allontanano da sole, perché una scende con la svalutazione e l’altra segue il piano delle rate. Se hai un finanziamento in corso, chiedi per iscritto a chi te lo ha concesso se quella differenza è coperta da qualcosa e da che cosa: è una risposta che sta nel contratto di finanziamento, non nella polizza auto.

Alcune polizze prevedono l’installazione della scatola nera in cambio di un premio più basso. È un dispositivo che registra posizione e velocità e aiuta a ricostruire la dinamica di un incidente, e in certe versioni serve anche a ritrovare l’auto dopo un furto.

Bonus malus e attestato di rischio

Il bonus malus è la formula tariffaria più diffusa per auto, ciclomotori e motocicli, e decide ogni anno quanto paghi. Al proprietario del veicolo viene assegnata una classe di merito universale, la CU: sono diciotto, la 1 è la migliore, e chi si assicura per la prima volta entra automaticamente in 14ª.

Il meccanismo è semplice. Se nel periodo di osservazione non causi incidenti, al rinnovo scendi di una classe. Se sei responsabile di un incidente, sali di due. Il malus però si applica solo quando viene accertata una responsabilità superiore al 50 per cento: in caso di concorso di colpa viene fatta una segnalazione sull’attestato di rischio, e se in cinque anni i concorsi di colpa si accumulano possono comunque far scattare il malus.

Il periodo di osservazione non coincide con l’anno di polizza: comincia il giorno in cui parte la copertura e finisce 60 giorni prima della scadenza annuale. Per gli anni successivi inizia due mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e finisce due mesi prima della scadenza. Un incidente che succede nelle ultime settimane pesa quindi sull’anno dopo, non su quello in corso.

L’attestato di rischio è il documento che porta con sé la tua storia: la classe di merito universale, quella interna dell’impresa e i sinistri degli ultimi cinque anni pagati dalla compagnia, anche solo in parte. Ha una validità massima di cinque anni, dal 2015 è elettronico e l’impresa è obbligata a caricarlo sul proprio portale almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. È quello che ti permette di cambiare compagnia senza ripartire da zero.

Attenzione a non confondere le due classi. La CU ti segue ovunque e vale davanti a tutte le imprese. La classe interna, invece, vale solo nel rapporto con la tua compagnia e serve a personalizzare il premio: se cambi assicurazione, la CU te la porti, la classe interna la perdi e ne ricevi una nuova.

Due cose utili, poco conosciute. La prima è il bonus familiare, introdotto dalla legge 157 del 2019: come spiega l’IVASS nelle sue risposte ai quesiti sulla RC auto, permette di usare la classe di merito migliore presente nel nucleo familiare, anche tra veicoli di tipo diverso e anche al rinnovo. La seconda è la possibilità di difendere la classe di merito rimborsando di tasca tua quello che l’impresa ha pagato al danneggiato: se il sinistro è stato gestito con il risarcimento diretto, l’importo lo chiedi direttamente a Consap.

Quanto costa e come si confrontano le offerte

Non esiste un prezzo che vale per tutti. Il premio dipende da fattori legati al rischio: l’età di chi assicura il mezzo, l’indirizzo di residenza, la classe di merito che risulta dall’attestato di rischio, la potenza del veicolo, gli anni di patente. Si paga di solito di più nelle zone con più incidenti e più traffico, e chi ha poca esperienza alla guida paga di più.

Per confrontare esiste uno strumento pubblico e gratuito, e vale la pena partire da lì. Il preventivatore dell’IVASS, realizzato insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, permette di confrontare i prezzi della RC auto praticati dalle compagnie che operano in Italia: rispondi a un questionario e in circa trenta secondi ricevi i preventivi disponibili. Si raggiunge da preventivass.it ed è collegato anche dai siti delle singole imprese.

Non è un comparatore commerciale, ed è questa la differenza che conta: confronta tutte le imprese che operano in Italia sul contratto base RC auto, cioè uno schema uguale per tutti che contiene le clausole necessarie a rispettare l’obbligo di legge. È l’unico modo per mettere a confronto prezzi che coprono davvero la stessa cosa.

Un dettaglio che quasi nessuno usa: il preventivo è vincolante per l’impresa, non per te. Se non vuoi comprare sei libero di ignorarlo, ma se decidi di acquistare entro sessanta giorni l’impresa è obbligata a offrirti quel prezzo.

Prima di firmare, chiedi e leggi il DIP Danni e il DIP Aggiuntivo: sono i documenti informativi che imprese e intermediari devono consegnarti prima di ogni polizza, li trovi anche sul sito dell’impresa e riassumono in poche pagine le condizioni principali del contratto.

Ultima avvertenza, che arriva dall’IVASS stesso. Sul web girano polizze auto a prezzi bassissimi che non coprono niente, vendute da falsi intermediari. Prima di pagare, verifica che l’impresa e chi te la propone siano registrati negli elenchi pubblici dell’IVASS, e diffida di un prezzo che sta molto sotto a tutti gli altri.

Che cosa succede dopo un incidente

Se l’incidente ha coinvolto due soli veicoli e non ci sono feriti gravi, la strada più rapida è compilare il modulo di constatazione amichevole, quello che tutti chiamano modulo blu, e mandarlo alla tua impresa. Firmato da entrambi i conducenti accorcia i tempi della procedura. Se non siete d’accordo sulla dinamica, compilalo lo stesso da solo e manda la tua versione: serve comunque.

  1. Il risarcimento diretto. Chiedi il risarcimento alla tua impresa, non a quella di chi ha causato il danno. Si può fare solo se i veicoli coinvolti non sono più di due, se c’è stata una collisione, se hanno targa italiana e sono regolarmente assicurati e se non ci sono state lesioni gravi. Funziona grazie a una convenzione tra assicuratori, la CARD, a cui tutte le imprese che operano in Italia nel ramo RC auto devono aderire.
  2. Il risarcimento ordinario. Scrivi all’impresa del responsabile. È la strada per tutti i casi esclusi dal risarcimento diretto: più di due veicoli, lesioni gravi, situazioni complesse.
  3. Metti nella richiesta tutto quello che serve. Nomi degli assicurati e delle imprese, targhe, dinamica descritta con precisione, nomi e documenti degli eventuali testimoni, se sono intervenute le forze dell’ordine, e le certificazioni mediche se ci sono state lesioni.

Poi cominciano a correre i termini, e sono quelli che conviene avere in testa. Secondo le risposte dell’IVASS sulla RC auto, l’impresa deve formulare l’offerta di risarcimento entro 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti, entro 60 giorni per i danni a cose senza doppia firma e entro 90 giorni per i danni alle persone. Se accetti l’offerta, il pagamento deve arrivare entro 15 giorni.

Quando la pratica è chiusa puoi anche chiedere di vedere il fascicolo del sinistro: denunce, verbali, perizie, preventivi, fatture e quietanze. La richiesta si manda all’impresa con raccomandata o PEC, allegando un documento, e l’impresa ha 60 giorni per rispondere.

Se il veicolo che ti ha danneggiato è immatricolato all’estero, la richiesta non va alla tua compagnia ma all’Ufficio Centrale Italiano, che fa da ufficio nazionale di assicurazione per l’Italia.

Durata, rinnovo e diritto di ripensamento

La RC auto dura un anno e diventa attiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il premio. Alla scadenza non serve mandare disdetta, perché il contratto finisce da solo: per continuare devi pagare un nuovo premio e firmare un nuovo contratto, con la stessa impresa o con un’altra. È una differenza che conta, perché ti mette davanti a una scelta ogni dodici mesi invece di farti scivolare in un rinnovo automatico.

Dopo la scadenza resti coperto per quindici giorni, il cosiddetto periodo di tolleranza. Non è un permesso di rimandare: è un margine per non restare scoperto mentre firmi il contratto nuovo.

Se sai che per un periodo non userai il veicolo, puoi chiedere la sospensione volontaria della polizza, per un massimo complessivo di dieci mesi, undici per i veicoli storici. Diventa efficace solo dopo che l’impresa l’ha registrata nella banca dati delle coperture e te lo ha comunicato, e durante la sospensione il veicolo non si può usare.

Hai comprato online o al telefono? Allora hai anche il diritto di ripensarci entro 14 giorni dalla stipula o dal ricevimento del set informativo, con raccomandata, PEC o modulo online. Il diritto non vale per le polizze di brevissima durata e non vale se nel frattempo è successo un sinistro.

Per dimostrare di essere assicurato oggi non serve più esporre niente sul parabrezza: dal 2015 il contrassegno è elettronico. Il certificato di assicurazione, invece, va tenuto a bordo e mostrato se te lo chiedono, anche dallo smartphone se te lo hanno mandato via posta elettronica.

Se la compagnia non risponde o la risposta non ti convince

Lo stesso percorso vale per ogni contratto assicurativo, compresa la polizza casa. In Italia non esiste un ufficio regionale che vigila sulle assicurazioni: l’autorità è una sola e vale per tutto il paese. Il percorso, quindi, è lo stesso ovunque tu viva.

  1. Prima il reclamo all’impresa. Ogni impresa e ogni intermediario hanno un ufficio reclami, indicato anche nel DIP Aggiuntivo. Come spiega la pagina dell’IVASS sui reclami, l’impresa deve risponderti entro 45 giorni. Per una semplice richiesta di informazioni il termine è di 20 giorni. Sul sito dell’IVASS c’è un modello di reclamo già pronto.
  2. Poi l’IVASS. Se non ricevi risposta entro i 45 giorni o la risposta non ti soddisfa, puoi scrivere all’IVASS, con il modulo dedicato, via PEC all’indirizzo [email protected] o con una lettera. C’è anche un numero verde per informazioni e orientamento, l’800 486661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.
  3. Infine l’Arbitro Assicurativo. È attivo dal 15 gennaio 2026 e decide le controversie senza passare dal giudice.

Per arrivare all’Arbitro servono alcune condizioni, elencate sul sito dell’Arbitro Assicurativo: aver presentato il reclamo scritto e aver aspettato i 45 giorni, presentare il ricorso entro 12 mesi dalla data del reclamo e riferirsi a fatti avvenuti non più di tre anni prima del reclamo. I sinistri RC auto rientrano nella sua competenza quando è il danneggiato a chiedere il risarcimento; restano fuori i casi gestiti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Ci sono anche limiti di valore: per la richiesta di risarcimento del danneggiato nella responsabilità civile il tetto è di 2.500 euro, negli altri casi dei rami danni è di 25.000 euro. Secondo Altroconsumo, che ha ricostruito la procedura, si versa un contributo iniziale di 20 euro, rimborsato se il ricorso viene accolto anche solo in parte, e la decisione arriva entro 170 giorni, che possono diventare 260 nei casi complessi.

Niente di tutto questo dipende da quanto sei stato attento a firmare. Le condizioni di una polizza sono scritte per essere lette da chi le ha scritte, e la parte che pesa davvero, la franchigia, la rivalsa, il massimale, compare quasi sempre quando il danno è già successo. Chiedere per iscritto che cosa significa una clausola, prima, è la cosa più economica che puoi fare.

Domande frequenti sull’assicurazione auto

La RC auto copre i danni alla mia macchina?

No. La RC auto obbligatoria paga i danni che provochi ad altri veicoli, ad altre persone e alle loro cose. Per i danni al tuo veicolo servono garanzie in più, come la kasko o la copertura furto e incendio, e per le tue lesioni quando il responsabile sei tu serve la polizza infortuni del conducente.

Che cosa succede se la polizza scade e non la rinnovo subito?

La RC auto dura un anno e alla scadenza si conclude da sola, senza disdetta e senza rinnovo automatico. Resti coperto per quindici giorni dopo la scadenza, il periodo di tolleranza. Passati quelli sei scoperto, e senza copertura non puoi circolare né lasciare il veicolo parcheggiato su strada.

Se cambio compagnia perdo la classe di merito?

No, la classe di merito universale ti segue grazie all’attestato di rischio, che l’impresa deve caricare sul suo portale almeno 30 giorni prima della scadenza. Quella che perdi è la classe interna, che vale solo nel rapporto con la compagnia che lasci: la nuova impresa te ne assegnerà una sua.

Un incidente fa sempre salire il premio?

Non sempre. Il malus si applica quando viene accertata una responsabilità superiore al 50 per cento. In caso di concorso di colpa viene fatta una segnalazione sull’attestato di rischio, ma se in cinque anni i concorsi si accumulano possono comunque far scattare il malus. Puoi anche evitare il peggioramento rimborsando di tasca tua quanto l’impresa ha pagato al danneggiato.

Entro quanto tempo l’assicurazione deve rispondere dopo un incidente?

L’offerta di risarcimento deve arrivare entro 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti, entro 60 giorni per i soli danni a cose senza doppia firma e entro 90 giorni quando ci sono danni alle persone. Se accetti l’offerta, il pagamento deve arrivare entro 15 giorni.

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